Sez. 5, Sentenza n. 23719 del 21/12/2004 (Rv. 578675 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Esenzione parziale dall'ILOR ex art. 21 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Accantonamenti di utili deliberati discrezionalmente dall'assemblea in eccedenza alle previsioni obbligatorie statutarie - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dall'art. 21, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - secondo il quale "per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per metà del loro ammontare" -, non è applicabile nel caso di accantonamenti di utili deliberati in eccedenza alle previsioni obbligatorie statutarie e sulla base di una scelta discrezionale dell'assemblea, mancando in tale ipotesi la condizione, ricavabile dalla lettera e dalla "ratio" della norma agevolativa, della indisponibilità degli utili da parte dell'assemblea ordinaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)