Sez. 5, Sentenza n. 19226 del 24/09/2004 (Rv. 577340 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Disciplina ex art. 21 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Accantonamenti di utili deliberati dall'assemblea in aggiunta a quelli tassativamente determinati dallo statuto - Riserve facoltative - Configurabilità - Conseguenze - Applicazione della riduzione dell'aliquota d'imposta - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - secondo cui "per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per metà del loro ammontare" - , allorché, in virtù di una clausola statutaria che preveda tassativamente l'accantonamento di utili in misura determinata, sia nello stesso tempo rimesso all'assemblea dei soci di deliberare ulteriori accantonamenti in base ad aliquote determinate di volta in volta dalla stessa assemblea, deve escludersi il beneficio in relazione a questi ultimi accantonamenti, i quali costituiscono riserve facoltative e, come tali, esulano dalla suddetta previsione agevolativa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)