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Sez. L, Sentenza n. 19467 del 20/09/2007 (Rv. 599997 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Determinazione giudiziale - Riferimento alla contrattazione collettiva in via parametrica - Contratto aziendale peggiorativo - Valutabilità - Limiti temporali di vigenza del contratto aziendale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2007-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599997-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

In tema di determinazione della giusta retribuzione, il giudice del merito che assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, mentre deve prendere in considerazione solo gli elementi e gli istituti retributivi che costituiscono il cosiddetto "Minimo costituzionale", ben può, nella scelta del parametro contrattuale, far riferimento agli importi previsti da un contratto collettivo locale o anche aziendale, pur se peggiorativo rispetto al contratto collettivo nazionale e pur se intervenuto in periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro di cui trattasi. Ove tuttavia il contratto aziendale sia scaduto e non sia più congruo e sufficiente (come dimostrato proprio dalla sua mancata rinnovazione) il giudice di merito può escluderne l'utilizzabilità come parametro, facendo per converso riferimento ad altro contratto collettivo di diverso livello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)