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Sez. L, Sentenza n. 3218 del 26/03/1998 (Rv. 514009 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Mancata adesione del datore di lavoro all'organizzazione firmataria di un contratto collettivo - Immediata applicazione dei minimi ivi previsti, ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente - Inammissibilità - Riferimento agli importi previsti da un contratto collettivo locale o anche aziendale, pur se peggiorativo rispetto al contratto nazionale - Ammissibilità - Stipulazione del contratto di riferimento successiva alla conclusione del rapporto di lavoro - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514009-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

Con riguardo a rapporto di lavoro intercorso con datore di lavoro non aderente ad una delle organizzazioni firmatarie di un contratto collettivo, è impedito assumere puramente e semplicemente quale parametro di determinazione della giusta retribuzione ex art 36 Cost. i minimi salariali fissati dal contratto non vincolante per il datore di lavoro, risolvendosi tale utilizzazione nella attribuzione al contratto collettivo di una efficacia "erga omnes" che non gli appartiene, e non è per contro vietato al giudice di merito, nella determinazione (incensurabile se adeguatamente motivata), della retribuzione proporzionata e sufficiente in base alla cit. norma costituzionale di far riferimento, sempre in via parametrica, agli importi previsti da un contratto collettivo locale o anche aziendale, pur se peggiorativo rispetto al contratto nazionale e pur se intervenuto in periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro di cui trattasi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)