Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9009 del 06/04/2017 (Rv. 643645 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica a società priva di personalità giuridica - Art. 145, comma 2, c.p.c. - Impossibilità - Notificazione alla persona fisica del rappresentante - Modalità alternativa - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
La notificazione degli atti tributari a società priva di personalità giuridica è correttamente eseguita, ai sensi dell'art. 145, comma 2, c.p.c. (come riformato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005), presso la sede della stessa o, in alternativa, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica del legale rappresentante, purchè ne siano indicati nell'atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)