Sez. 2, Sentenza n. 1588 del 23/05/1972 (Rv. 358349 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI - DIVERSA CONVENZIONE - SOSTITUZIONE STABILE DEL TITOLO CONVENZIONALE A QUELLO LEGALE O REGOLAMENTARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD UNA SINGOLA SPESA O AD UNA SPECIFICA GESTIONE - AMMISSIBILITA - ADOZIONE DELLA CONVENZIONE - UNANIMITA DEI CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI - DIVERSA CONVENZIONE - SOSTITUZIONE STABILE DEL TITOLO CONVENZIONALE A QUELLO LEGALE O REGOLAMENTARE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD UNA SINGOLA SPESA O AD UNA SPECIFICA GESTIONE - AMMISSIBILITA - ADOZIONE DELLA CONVENZIONE - UNANIMITA DEI CONDOMINI - NECESSITA.*
La 'diversa convenzioné richiamata dall'art 1123 cod civ quale titolo derogatorio della norma dispositiva sul criterio legale di ripartizione proporzionale delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni di un edificio in condominio puo essere adottata non in funzione normativa (e cioe per sostituire, nella disciplina relativa, al titolo legale o regolamentare quello convenzionale) bensi con riguardo al riparto di una singola spesa o di una specifica gestione. Tuttavia, poiche essa incide comunque sulla misura degli obblighi dei singoli partecipanti al condominio, non puo fondarsi che su una deliberazione unanime, non limitata ai presenti all'assemblea.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)