Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 21/10/1975 (Rv. 377631 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI - RIPARTIZIONE TRA I CONDOMINI NON MOROSI DEL DEBITO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEI CONDOMINI MOROSI - INAMMISSIBILITA - COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CASSA PER SOPPERIRE ALL'INADEMPIMENTO DEI CONDOMINI MOROSI - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - CRITERI - RIPARTIZIONE TRA I CONDOMINI NON MOROSI DEL DEBITO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEI CONDOMINI MOROSI - INAMMISSIBILITA - COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CASSA PER SOPPERIRE ALL'INADEMPIMENTO DEI CONDOMINI MOROSI - AMMISSIBILITA.*
In Mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimita - espressione dell'autonomia contrattuale - la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalita fissati nell'art 1123 cod civ, e pertanto non e consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi. Invece, nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in executivis da parte di creditore del condominio, in danno di parti comuni dell'edificio - puo ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la Costituzione di un fondo cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben piu gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarieta passiva, operante ab externo. (V 2164/73, mass n 365386; 2160/73, mass n 365378; (V 1588/72, mass n 358349; 1865/68, mass n 333830).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 2280 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)