Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25852 del 22/12/2015 (Rv. 637875 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione al passivo dell'Agente della riscossione - Duplicazione della domanda - Rigetto - Opposizione allo stato passivo - Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
L'Agente della riscossione che, a seguito della mancata ammissione di una domanda di insinuazione al passivo fallimentare, abbia proposto opposizione ex art. 98 l.fall. ignorando le motivazioni per le quali il credito non è stato ammesso dal giudice delegato (nella specie, per duplicazione della domanda) e senza curarsi di operare i dovuti controlli nel corso del giudizio, sebbene avesse, a tale scopo, richiesto ed ottenuto il rinvio dell'udienza, è legittimamente condannato al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché egli non è un mero esecutore materiale dell'Amministrazione finanziaria ma ha piena ed autonoma capacità processuale, sicché non può essere esonerato dalle conseguenze dell'avere agito in giudizio con colpa grave in ragione della responsabilità assunta verso l'ente impositore, derivante da un rapporto di mandato al quale il contribuente è estraneo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)