Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 (Rv. 647235 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Regolamentazione delle spese nel procedimento ex art. 98 l.fall. - Art. 91 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di spese processuali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 101 l.fall. dall'art. 86 del d.lgs. n. 5 del 2006, non si pone più il problema dell'estensione ai giudizi di opposizione allo stato passivo del principio desumibile dal previgente art. 101, comma 4, l. fall. (non riproposto nella nuova formulazione della norma) - che, in materia di dichiarazione tardiva di credito, poneva a carico del creditore le spese conseguenti al ritardo della domanda - sicché, anche nei giudizi di cui all'art. 98 l.fall., si applica la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio, ha confermato il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, ha accolto l'opposizione del creditore e ha condannato la curatela al pagamento delle spese di lite).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)