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Sez. 1, Sentenza n. 5581 del 21/11/1994 Cc. (dep. 27/02/1995) Rv. 200361 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Presupposti - Indicazione - Complessità delle indagini in relazione alla fattispecie criminosa addebitata all'indagato - Necessità - Indagini complesse rispetto ad altri reati nel frattempo emersi - Proroga - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200361-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga

In tema di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, la valutazione che il secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen. impone al giudice deve essere compiuta ponendo in relazione tra loro la posizione del singolo indagato e, quindi, la fattispecie criminosa a lui addebitata e la qualità e quantità delle indagini da svolgere rispetto a quel reato (e non ad altri che nel frattempo siano emersi, giacché, in tal caso, l'ordinanza di proroga si convertirebbe in una nuova ordinanza di custodia cautelare irritualmente emessa) per pervenire alla conclusione di una probabile negativa incidenza della deliberazione dell'indagato sull'espletamento delle indagini medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)