Sez. U, Sentenza n. 2009 del 09/06/1969 (Rv. 341243 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - VIOLAZIONI DELLE NORME SULLE DISTANZE O DELLE NORME DI EDILIZIA E DI ORNATO PUBBLICO - CONTROVERSIE TRA PRIVATI - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - VIOLAZIONI DELLE NORME SULLE DISTANZE O DELLE NORME DI EDILIZIA E DI ORNATO PUBBLICO - CONTROVERSIE TRA PRIVATI - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO.*
In tema di controversie tra privati relative ad opere costruite in violazione dei limiti legali di distanza stabiliti dal codice civile o dai regolamenti edilizi oppure delle norme di edilizie e di ornato pubblico, la questione di giurisdizione sorge solo quando un privato impugni la legittimita della licenza di costruzione concessa ad altro privato dalla pubblica amministrazione e ne chieda l'annullamento. (V.3985-68, massima n.337559 2344-67, massima n.329587 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)