Sez. U, Sentenza n. 1174 del 23/04/1971 (Rv. 351302 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE - CONTROVERSIE TRA PRIVATI - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE - CONTROVERSIE TRA PRIVATI - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO.*
In tema di controversia tra privati relative ad opere costruite in violazione dei limiti legali di distanza stabiliti dal codice civile ovvero da regolamenti edilizi, la questione di giurisdizione e profilabile soltanto quando sia impugnata la legittimita della licenza edilizia concessa dalla pubblica amministrazione e se ne chieda, nei confronti di questa, l'annullamento. In ogni altro caso, non puo venire in discussione che una posizione di diritto soggettivo, giacche le norme che prevedono per le varie violazioni le sanzioni della riduzione in pristino ovvero del risarcimento del danno sono norme di relazione che hanno la funzione di garantire in modo diretto nei confronti di altri soggetti le rispettive sfere di attribuzione. (V 673'71, mass n 350420' 2009'69, mass n 341243).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)