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Sez. L, Sentenza n. 2450 del 09/03/1987 (Rv. 451609 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - LEGGI DELLA REGIONE LAZIO 2 APRILE 1973 N. 12, 22 APRILE 1975 N. 33 E 2 DICEMBRE 1975 N. 79 - PASSAGGIO DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE ALL'ACOTRAL - REGIME PROVVISORIO - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE - RILEVANZA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEFINITIVO.*
Stato
decisa il 1987-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451609-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - LEGGI DELLA REGIONE LAZIO 2 APRILE 1973 N. 12, 22 APRILE 1975 N. 33 E 2 DICEMBRE 1975 N. 79 - PASSAGGIO DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE CONCESSIONARIE ALL'ACOTRAL - REGIME PROVVISORIO - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE - RILEVANZA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEFINITIVO.*

Con riferimento alle leggi regionali 2 aprile 1973 n. 12, 22 aprile 1975 n. 33 e 2 dicembre 1975 n. 79, con le quali la regione Lazio ha provveduto al riordino dei servizi di trasporto prevedendo la risoluzione delle concessioni di autolinee in atto ed il passaggio del personale delle imprese private concessionarie alle dipendenze del nuovo concessionario (ACOTRAL) che assumeva la gestione dei servizi, è stato garantito dalla normativa suddetta - come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 69 del 1983 - l'unicità del rapporto, ma non già stabilendo una successione ex lege dell'uno all'altro concessionario nei rapporti di lavoro, ma prevedendo una prosecuzione dei due rapporti con passaggio automatico dei lavoratori alle dipendenze del nuovo concessionario, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente rapporto. Per il raggiungimento di tale finalità la normativa regionale ha previsto dapprima un regime provvisorio, caratterizzato dalla mera utilizzazione del detto personale secondo le necessità delle società affidatarie (quale, nella specie, la Stefer) e con il mantenimento dello stato giuridico ed economico goduto all'epoca del trasferimento, ma senza diritto ad esercitare le mansioni espletate presso le imprese di provenienza, e successivamente una definitiva sistemazione con la Determinazione del nuovo inquadramento (normativo ed economico) da attuarsi, sulla base di accordi sindacali, con provvedimento regionale. Consegue che l'utilizzazione provvisoria del personale nelle stesse mansioni prima esercitate od in altre diverse non può essere considerata alla stregua dell'assegnazione di fatto di determinate mansioni come implicito riconoscimento dell'idoneità del lavoratore a conseguire la qualifica corrispondente, né pregiudica - in Sede di inquadramento definitivo - il giudizio di comparazione tra le mansioni esercitate prima del passaggio e quelle espletate dopo sulla base della tabella unica nazionale. (V 1165/86, mass n 444657).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)