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Sez. L, Sentenza n. 3618 del 02/05/1990 (Rv. 466949 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - IN GENERE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - RIORDINO DEI SERVIZI - MEZZI - SISTEMAZIONE DEL PERSONALE - CRITERI - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NELLE STESSE MANSIONI PRIMA ESERCITATE - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ E CONSEGUIRE LA QUALIFICA CORRISPONDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466949-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - IN GENERE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - RIORDINO DEI SERVIZI - MEZZI - SISTEMAZIONE DEL PERSONALE - CRITERI - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NELLE STESSE MANSIONI PRIMA ESERCITATE - IMPLICITO RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ E CONSEGUIRE LA QUALIFICA CORRISPONDENTE - ESCLUSIONE.*

Il riordino dei servizi pubblici di trasporto d'interesse regionale è stato attuato dalla regione Lazio attraverso una normativa che ha previsto - fuori peraltro di un fenomeno di successione ex lege-il passaggio automatico del personale delle imprese ex concessionarie dapprima alla Stefer e poi all'ACOTRAL, senza alcuna soluzione di continuità del precedente rapporto. In particolare, la sistemazione di detto personale è stata attuata dapprima attraverso la fase dell'utilizzazione presso la società temporanea affidataria del servizio, con la conservazione (non implicante riconoscimento di diritti acquisiti) del trattamento giuridico ed economico goduto presso le imprese di provenienza, e poi attraverso il nuovo e definitivo inquadramento presso la ACOTRAL, da attuarsi - con provvedimento regionale ed all'esito di trattative con le organizzazioni sindacali - nell'ambito della pianta organica della nuova azienda regionale e compatibilmente con le esigenze organizzative della medesima, con la conseguenza che l'utilizzazione del personale nelle stesse mansioni prima esercitate od in altre diverse non può essere considerata come implicito riconoscimento dell'idoneità del lavoratore a conseguire la qualifica corrispondente. (Conf 2450/87, mass n 451609; (Conf 4099/86, mass n 446895).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)