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Sez. 4, Sentenza n. 23080 del 30/01/2017 Ud. (dep. 11/05/2017) Rv. 270428 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE | Accertamento del concorso causale del terzo ai fini della determinazione della pena - Necessità - Obbligo di quantificazione percentuale della colpa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270428-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE

In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)