Sez. 4, Sentenza n. 20580 del 17/03/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231364 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE | Accertamento del concorso causale del terzo ai fini della determinazione della pena - Necessità - Obbligo di quantificazione percentuale della colpa - Esclusione - Fondamento.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE
In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)