Sez. L, Sentenza n. 6939 del 13/08/1987 (Rv. 455122 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - QUOTA RETRIBUTIVA - RILEVANZA - CONDIZIONE - QUOTA RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - QUOTA RETRIBUTIVA - RILEVANZA - CONDIZIONE - QUOTA RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di erogazione della cosiddetta indennità di trasferta connessa all'esecuzione della prestazione lavorativa fuori Sede, in essa vanno enucleate una quota retributiva (corrispondente al maggior disagio e alla maggiore penosità del lavoro) ed una quota risarcitoria (delle maggiori spese vive affrontate dal lavoratore), delle quali solo la prima e non anche la seconda va inclusa - ove detta indennità sia stata corrisposta con carattere di continuità - nel calcolo per la Determinazione dell'indennità di anzianità, nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982. (V 1838/81, mass n 412532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)