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Sez. 3, Sentenza n. 9202 del 30/08/1995 (Rv. 493824 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE | Obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro - Offerta reale - Modalità.
Stato
decisa il 1995-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493824-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE

Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto la prestazione di una somma di danaro l'offerta reale al creditore è inserita in un procedimento le cui fasi sono rappresentate dalla verbalizzazione dell'offerta, compiuta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e dalla notificazione di questo verbale al creditore assente alla verbalizzazione e la mancata osservanza di uno di questi elementi comporta l'invalidità dell'offerta. Pertanto, quando a determinati fini (nella specie, esercizio del riscatto agrario) il pagamento del prezzo mediante offerta reale deve avvenire entro un termine determinato, è necessario che entro questo termine siano compiute tutte le formalità attraverso le quali l'offerta si completa, e cioè la verbalizzazione dell'offerta e la notificazione del verbale al creditore assente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)