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Sez. 2, Sentenza n. 16962 del 17/08/2005 (Rv. 584405 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE | Offerta reale relativa ad obbligazioni pecuniarie - Modalità - Successivo giudizio di convalida - Oggetto - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584405-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE

In materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalità di cui all'art. 74 disp. att. cod. civ. (il quale dispone che, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l'offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Commerc. art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)