Sez. L, Sentenza n. 6386 del 22/07/1987 (Rv. 454660 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La surrogazione dell'assicuratore, che abbia risarcito il danno all'assicurato, nell'Azione verso il terzo responsabile ex art. 1916 cod. civ. comporta il subentrare nella stessa posizione sostanziale e processuale dell'assicurato, onde trova applicazione ai fini della Determinazione della Competenza per territorio la norma ex art. 20 cod. proc. civ. con riferimento all'obbligazione originaria ancorché nascente da illecito. Pertanto l'assicuratore ha facoltà di scelta tra il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta e quello del luogo dove essa deve eseguirsi, in concorso con il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., mentre spetta al convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito, di contestare in termini specifici ed esaurienti l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti sin da primo atto difensivo e di fornire la prova delle circostanze di fatto a sostegno della contestazione, rimanendo radicata la causa, in caso di mancato assolvimento di tali oneri, presso tale giudice. (V 2208/86, mass n 445360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)