Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 28/03/1986 (Rv. 445360 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEL CRITERIO DI COMPETENZA PRESCELTO - ONERE DELL'ATTORE - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - OGGETTO - TERMINE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE DEL CRITERIO DI COMPETENZA PRESCELTO - ONERE DELL'ATTORE - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - OGGETTO - TERMINE.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha nessun Onere di specificare il criterio di Competenza prescelto e le ragioni che lo hanno indotto ad incardinare la lite presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda ad uno di quelli - concorrenti - previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.. è il convenuto, invece, che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso tale giudice, ha l'Onere di eccepirne l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo, non essendogli successivamente consentite nuove prospettazioni. (Conf 1018/83, mass n 425788; (Conf 4781/82, mass n 422763).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)