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Sez. U, Sentenza n. 1342 del 17/03/1989 (Rv. 462188 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - RICEVITORIE - EVASIONE DI DIRITTI POSTALI - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462188-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - RICEVITORIE - EVASIONE DI DIRITTI POSTALI - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE.*

Con riguardo ad ordinanza-ingiunzione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, irrogativa di sanzione pecuniaria in relazione all'evasione di diritti postali, l'opposizione dello intimato spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla Competenza del pretore, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non avendo le "tasse postali" natura di Tributi in senso proprio), considerando che la suddetta sanzione pecuniaria non è contemplata in via alternativa a sanzioni di tipo ripristinatorio, con scelta discrezionale affidata all'amministrazione, ma è espressione di un potere afflittivo, e che l'opposizione del privato è rivolta a tutelare il diritto soggettivo a non subire aggressioni alla sfera patrimoniale all'infuori dei casi consentiti dalla legge. (V 6427/87, mass n 454707; (V 1881/85, mass n 439801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)