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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26521 del 20/11/2020 (Rv. 659860 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE | Contratto di enfiteusi stipulato in luogo di precedente affitto agrario - Nullità - Possesso utile ad usucapire - Configurabilità - Condizioni - "Animus rem sibi habendi" - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659860-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE

Qualora un contratto di enfiteusi stipulato in luogo di un precedente affitto agrario sia affetto da nullità, nondimeno può valere a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene, ogni qualvolta il rapporto instauratosi da lì in avanti tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi", ossia dalla riferibilità del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarità di un diritto reale, anziché ai diritti derivanti da un mero rapporto obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva trascurato di valutare che il contratto di enfiteusi concluso fra le parti, ancorché invalido ed inidoneo a produrre effetti giuridici, era suscettibile di valere quale prova della mutata volontà del soggetto nella disponibilità del fondo di possederlo, non più come semplice affittuario, ma come enfiteuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 958, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)