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Sez. L, Sentenza n. 52 del 05/01/1983 (Rv. 424846 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - REQUISITI - "FONDAZIONE PRO JUVENTUTE DON CARLO GNOCCHI" - RICOMPRENSIONE - ESCLUSIONE - BENEFICIO DELL'ESONERO IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE "GESCAL" - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424846-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE - REQUISITI - "FONDAZIONE PRO JUVENTUTE DON CARLO GNOCCHI" - RICOMPRENSIONE - ESCLUSIONE - BENEFICIO DELL'ESONERO IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE "GESCAL" - ESCLUSIONE.*

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono caratterizzate, oltre che dal perseguimento di uno dei fini indicati dall'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, da un requisito formale estrinseco di natura costitutiva, rappresentato, ai sensi dell'art. 51, primo comma, della stessa legge e dell'art. 51 del regolamento di cui al R.d. 5 febbraio 1891 n. 99, dal riconoscimento, da parte dei competenti organi della pubblica amministrazione, che la persona giuridica ha la qualità di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, essendo attiva anche nell'interesse dello stato. Fra dette istituzioni non può essere compresa la Fondazione "pro juventute don carlo gnocchi", sia perché i suoi scopi non sono del tutto coincidenti con i fini tipici indicati dall'art. 1 della citata legge, sia perché il d.P.R. 11 febbraio 1952 n. 346 non le ha attribuito la qualificazione formale sopra menzionata e neppure personalità di diritto pubblico, non deponendo in senso contrario né il potere statutario dell'ente né il tipo dei controlli su di esso esercitati dallo stato. Ne consegue che tale Fondazione non beneficia dell'esonero - che non ha carattere oggettivo ma soggettivo - stabilito, in ordine all'Obbligo della contribuzione Gescal, dall'art. 10, lett. C), della legge 14 febbraio 1963 n. 60. (V 5580/78, mass n 395368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 51, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 1, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2841, DPR 11/02/1952 num. 346, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)