Sez. 1, Sentenza n. 1699 del 21/12/1994 Ud. (dep. 21/02/1995) Rv. 201417 - 01
Prove - Chiamata di correo | Successiva ritrattazione - Sottoscrizione di ciascuna dichiarazione e rigorosa analisi critica - Dovere del giudice di merito - Finalità - Insuperabilità del contrasto all'esito dell'indagine - Rifiuto di attribuire rilevanza probatoria al complesso delle contrastanti dichiarazioni - Potere del giudice.
Prove - Chiamata di correo
Allorquando la chiamata di correo o la confessione siano seguite da ritrattazione, il giudice del merito è tenuto a sottoporre ciascuna dichiarazione a rigorosa analisi critica in modo da comprendere le ragioni che hanno dato luogo all'una e, poi, all'altra, al fine di esplicitare i motivi per i quali ritenga di attribuire prevalenza alla seconda dichiarazione. All'esito di tale indagine, ove il contrasto permanga ed appaia insanabile, legittimamente il giudice del merito può rifiutare di attribuire ogni rilievo probatorio al complesso delle contrastanti dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)