Sez. 3, Sentenza n. 2517 del 28/09/1994 Cc. (dep. 19/10/1994) Rv. 200274 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Decreto di archiviazione | Provvedimento "de plano" - Ammissibilità - Limiti.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Decreto di archiviazione
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, il G.I.P., ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può procedere all'accoglimento di quest'ultima con provvedimento "de plano" esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto in motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova e l'infondatezza della notizia di reato; in difetto di una delle due condizioni, il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio integrano una situazione in cui deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento di archiviazione. (V. Corte Cost. 11 luglio 1991, n. 353); (Conf. Sent. 774/94 massima 197143).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)