Sez. L, Sentenza n. 4503 del 28/07/1984 (Rv. 436402 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - ULTERIORE, PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL SETTIMO GIORNO COINCIDENTE CON LA DOMENICA - RETRIBUZIONI RELATIVE - MAGGIORAZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - ULTERIORE, PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL SETTIMO GIORNO COINCIDENTE CON LA DOMENICA - RETRIBUZIONI RELATIVE - MAGGIORAZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti in concessione), deve essere riconosciuto, oltre ad un incremento di retribuzione, in considerazione del fatto che quella ordinaria compensa solo sei giorni di lavoro su sette, e sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche una ulteriore maggiorazione di paga da determinarsi facendo riferimento alle fonti collettive che prevedono il supplemento di paga per il lavoro festivo ed il supplemento di paga per lavoro straordinario (cumulabili). (V 5923/82, mass n 423682).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)