diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5616 del 15/11/1985 (Rv. 442807 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - CONTRATTO COLLETTIVO - SPOSTAMENTO DEL RIPOSO ALL'OTTAVO GIORNO - RECUPERO DI RIPOSO COMPENSATIVO - COMPENSAZIONE DI ORARIO TRA UNA SETTIMANA E L'ALTRA - ILLEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442807-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - CONTRATTO COLLETTIVO - SPOSTAMENTO DEL RIPOSO ALL'OTTAVO GIORNO - RECUPERO DI RIPOSO COMPENSATIVO - COMPENSAZIONE DI ORARIO TRA UNA SETTIMANA E L'ALTRA - ILLEGITTIMITÀ DELLA PREVISIONE.*

È illegittima la norma contrattuale che - nel prevedere lo spostamento del riposo settimanale all'ottavo giorno con il recupero di un riposo compensativo in modo da garantire in un prefissato arco temporale il rapporto di un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro - consenta anche la compensazione di orario tra una settimana ed un'altra sì da escludere la natura straordinaria di alcune ore lavorate in più in alcune settimane conteggiandole a scomputo delle ore lavorate in meno in altre settimane, giacché una tale disposizione - a prescindere dalla ricorrenza, o meno, delle condizioni che giustificano lo spostamento del riposo settimanale - si pone in contrasto con la disciplina legale che, prevedendo il limite massimo di orario giornaliero e settimanale (art. 1 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692), impone di considerare come straordinario il lavoro che supera tale orario normale giornaliero o settimanale e non già quello che supera l'orario normale mensile ovvero quello scolastico su un maggiore e diverso arco di tempo. (V 4503/84 mass n 436402; (V 3491/83, mass n 428381; (V 960/78, mass n 390296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)