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Sez. 1, Sentenza n. 3597 del 19/07/1978 (Rv. 393101 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI - REVOCABILITA - IRREVOCABILITA DEI NEGOZI ADEMPIUTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393101-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI - REVOCABILITA - IRREVOCABILITA DEI NEGOZI ADEMPIUTI - IRRILEVANZA.*

Ai fini della revocatoria fallimentare, i pagamenti vengono considerati come Atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa e, pertanto, sono revocabili indipendentemente dal fatto che siano o meno suscettibili di revoca i negozi in adempimento dei quali sono stati effettuati. (V 3498/68, mass n 336647).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)