Sez. 3, Ordinanza n. 2318 del 23/01/2024 (Rv. 670017-01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO | Rilievo d'ufficio dell'incompetenza ex art. 428 c.p.c. - Udienza di cui all’art. 420 c.p.c. - Individuazione - Prima udienza in senso cronologico - Espletamento di attività necessariamente preliminare alla delibazione sulla competenza - Rinvio ad altra udienza per il completamento - Rilievo dell'incompetenza - Tempestività - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO
Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, c.p.c. - secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. - va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza "in senso cronologico" e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come "prima udienza" agli effetti dell'art. 38, comma 3, c.p.c. (Nella specie la S.C., in una controversia agraria, ha affermato la tempestività del rilievo ex officio della propria incompetenza effettuato dal giudice nell'udienza, successiva alla prima, alla quale era stata rinviata la discussione al fine di consentire alle parti di espletare il tentativo di conciliazione,di cui si è poi accertato l'esito negativo).
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)