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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5609 del 06/04/2012 (Rv. 622206 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. - Determinazione del termine ultimo per il rilievo d'ufficio dell'incompetenza - Udienza di trattazione o di discussione della causa di cui agli artt. 183 e 420 cod. proc. civ. - Individuazione - Nozione contenutistica - Avvenuto espletamento di attività presupponente la competenza del giudice adito - Rilievo dell'incompetenza per materia - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622206-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, valore o territorio, nei casi previsti dall'art. 28, cod. proc. civ., è rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 del codice di rito, la quale, nel processo ordinario, si identifica con l'udienza di trattazione della causa, e, nel processo del lavoro, corrisponde all'udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ. Ne consegue che, pur volendosi attribuire al concetto di "udienza" un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell'incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività (quale, nella specie, l'ammissione e l'espletamento di una CTU), che logicamente presuppongano l'affermazione della propria competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)