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Sez. 1, Sentenza n. 13644 del 22/07/2004 (Rv. 574794 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE | Violenza morale - Requisiti della minaccia - Direzione specifica al consenso - Necessità - Rappresentazione interna di un pericolo - "Metus ab extrinseco" - Insufficienza.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574794-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE

In tema di violenza morale, perché la minaccia sia idonea ad invalidare il negozio, deve essere specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione di uno dei contraenti, provenire dal comportamento posto in essere da una delle parti o da un terzo e risultare di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che non costituisce minaccia invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)