Sez. 1, Sentenza n. 352 del 16/11/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137601 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITA E DIVIETO DI ASSUNZIONE - COIMPUTATO AVENTE ANCHE LA QUALITA DI OFFESO DAL REATO - TESTIMONIANZA - LEGITTIMITA.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITA E DIVIETO DI ASSUNZIONE - COIMPUTATO AVENTE ANCHE LA QUALITA DI OFFESO DAL REATO - TESTIMONIANZA - LEGITTIMITA.*
Il divieto di cui all'art 348, terzo comma, cod proc pen, da un lato risponde all'esigenza dell'esclusione dal processo d'una fonte impura di prova e dall'altro a quella dell'osservanza del principio nemo tenetur se detegere, non facendo capo all'imputato l'Obbligo di veridicita, che e caratteristico delle deposizioni testimoniali. Tuttavia, il suddetto divieto non e operativo qualora il coimputato sia anche offeso dal reato, trovando, in tal caso, applicazione l'art 408, secondo comma, cod proc pen, il quale dispone la citazione, in veste di testimoni, della parte civile e dell'offeso dal reato; e cio in omaggio al sistema della libera ricerca della verita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)