Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 24/05/1977 (Rv. 385881 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - FASE DI MERITO - RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - FASE DI MERITO - RIMESSIONE AL GIUDICE COMPETENTE - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - RILEVANZA.*
Nei processi iniziati con ricorso per provvedimento di urgenza o con denunzia di nuova opera o di danno temuto, nei casi in cui la decisione del merito sia dal pretore rimessa al giudice competente, la domanda trae Determinazione e contenuto dalla citazione riassuntiva ed in base a questa deve procedersi alla qualificazione della natura dell'Azione. (V 1471/73, mass n 364217; (V 2727/72, mass n 360394).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)