Sez. L, Sentenza n. 4225 del 29/06/1981 (Rv. 414898 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'INDICE DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL CANCELLIERE - OMESSA CERTIFICAZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO DALLA PREDETTA MEMORIA - RITUALITA DELLA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'INDICE DEI DOCUMENTI DA PARTE DEL CANCELLIERE - OMESSA CERTIFICAZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO DALLA PREDETTA MEMORIA - RITUALITA DELLA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La ritualita e tempestivita degli Atti necessari per la Costituzione in giudizio puo desumersi - in Mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata o, comunque, di opposte risultanze processuali - anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli Atti di causa e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun Onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, ne esige che i requisiti stessi risultino da Atti formali ed insostituibili. Pertanto, pur in difetto di sottoscrizione dello indice dei documenti da parte del cancelliere e di certificazione del medesimo circa la data di deposito della memoria difensiva di cui all'art 416 cod proc civ, la Costituzione del convenuto in una controversia individuale di lavoro puo presumersi ritualmente e tempestivamente avvenuta qualora dagli Atti di causa risulti la presenza di entrambe le parti (con i rispettivi procuratori) alla udienza di cui all'art 420 cod proc civ, un contegno difensivo del ricorrente che necessariamente presupponga la conoscenza del contenuto di detta memoria e dei documenti ad essa allegati, la Mancanza, durante l'intero corso del giudizio di primo grado, di qualsiasi contestazione relativa alla regolarita della Costituzione, l'inesistenza di rilievi del cancelliere ai sensi dell'art 74, ultimo comma disp att cod proc civ. (V 2578/80, mass n 406314; (V 1035/70, mass n 346579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)