Sez. 3, Sentenza n. 9538 del 12/08/1992 (Rv. 478529 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Natura - Condizione di proponibilità della domanda di risoluzione - Proposizione di quest'ultimo alternativamente ad altra non egualmente condizionata - Irrilevanza - Presupposti processuali di tale domanda - Persistenza.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione
La previa contestazione dell'inadempimento prescritta dal terzo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria di risoluzione del contratto di affitto agrario (o equiparato) anche quando tale domanda sia stata alternativamente proposta con altra non egualmente condizionata (nella specie, accertamento della cessazione del rapporto di comodato), perché il cumulo delle due domande non fa venir meno le ragioni di ordine pubblico della detta norma (esigenza di evitare l'instaurazione di controversie giudiziarie sui rapporti agrari e di favorire la stabilità di questi rapporti), né comporta, per le singole domande cumulate, lo sganciamento dai relativi presupposti processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)