Sez. L, Sentenza n. 3512 del 24/05/1986 (Rv. 446457 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IDONEITÀ PSICOFISICA DEL LAVORATORE - MANCANZA - SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IDONEITÀ PSICOFISICA DEL LAVORATORE - MANCANZA - SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO.*
L'idoneità fisiopsichica del lavoratore è elemento costitutivo essenziale del contratto di lavoro e la Mancanza di essa può in ogni tempo giustificare la risoluzione del rapporto, per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, essendo irrilevante che nel periodo di prova la sussistenza del requisito medesimo non sia stata adeguatamente valutata dal datore di lavoro e la prova stessa sia stata perciò superata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)