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Sez. L, Sentenza n. 3512 del 24/05/1986 (Rv. 446457 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IDONEITÀ PSICOFISICA DEL LAVORATORE - MANCANZA - SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446457-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IDONEITÀ PSICOFISICA DEL LAVORATORE - MANCANZA - SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO.*

L'idoneità fisiopsichica del lavoratore è elemento costitutivo essenziale del contratto di lavoro e la Mancanza di essa può in ogni tempo giustificare la risoluzione del rapporto, per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, essendo irrilevante che nel periodo di prova la sussistenza del requisito medesimo non sia stata adeguatamente valutata dal datore di lavoro e la prova stessa sia stata perciò superata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)