Sez. L, Sentenza n. 2189 del 03/04/1980 (Rv. 405850 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI RECLAMABILI - COMPORTAMENTO INTEGRANTE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - INCLUSIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DEL SUO DIRITTO AD OTTENERE UN DETERMINATO BENEFICIO MATURATOSI AD UNA CERTA DATA - RIFERIMENTO DEL COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA A TALE DATA - NECESSITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI RECLAMABILI - COMPORTAMENTO INTEGRANTE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE - INCLUSIONE - DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DEL SUO DIRITTO AD OTTENERE UN DETERMINATO BENEFICIO MATURATOSI AD UNA CERTA DATA - RIFERIMENTO DEL COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA A TALE DATA - NECESSITA.*
A norma dell'art 10 RD 8 gennaio 1931 n 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n 633 (sulla disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione) fra i provvedimenti reclamabili in via gerarchica da parte dell'agente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso va ricompresa ogni manifestazione di volonta espressa o tacita dell'azienda, che abbia comunque influenza sulla posizione giuridica ed economica del dipendente, ivi compresa quella Determinazione che si estrinseca in un comportamento della stessa azienda integrante un'inadempienza agli obblighi di questa nei confronti del lavoratore. Pertanto, ove il lavoratore deduca che il suo diritto ad ottenere un determinato beneficio (nella specie, beneficio combattentistico ex legge n 336 del 1970) si e maturato ad una certa data, e a questo momento che deve essere rapportato in concreto il contegno della azienda valutabile quale tacita manifestazione di volonta di diniego del presunto beneficio vantato dal lavoratore. (V 5085/77, mass n 388691).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)