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Sez. L, Sentenza n. 5085 del 21/11/1977 (Rv. 388691 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RECLAMO GERARCHICO ED AZIONE GIUDIZIARIA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 633 DEL 1957.*
Stato
decisa il 1977-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388691-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RECLAMO GERARCHICO ED AZIONE GIUDIZIARIA - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 633 DEL 1957.*

Per effetto dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n 633, che ha modificato l'art 10 del RD 8 gennaio 1931 n 148, il rapporto tra reclamo gerarchico ed Azione giudiziaria, in tema di controversie riguardanti il personale autoferrotramviario, non e piu regolato in modo uniforme, ma si differenzia secondo l'oggetto della controversia. Pertanto, quando questa riguardi non prestazioni esclusivamente patrimoniali, ma diritti relativi alla carriera, alla qualifica o, in genere, situazioni sostanziali dalle parti reciprocamente assunte nel corso e per effetto dello svolgimento del rapporto, sicche la questione, pur avendo Rilevanza economica, non puo definirsi solo con un pagamento in danaro, sono stabiliti a pena di decadenza il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione del reclamo gerarchico e l'ulteriore termine di sessanta giorni per l'inizio dell'Azione giudiziaria, anche se l'azienda, nei trenta giorni dalla presentazione del reclamo, non abbia risposto. Nel novero dei provvedimenti reclamabili va ricompresa ogni manifestazione di volonta espressa o tacita della azienda, che abbia comunque influenza sulla posizione giuridica ed economica del dipendente, e quindi anche il mancato inquadramento nel grado superiore che costituisca inadempimento nei confronti del dipendente stesso. (Conf 3281/77, mass nn 386815 e 386816; (Conf 461/77, mass nn 384009 e 384010).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)