Sez. 3, Sentenza n. 3645 del 20/12/1972 (Rv. 361670 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A norma dell'art 116 cod proc civ rientra nei poteri del giudice di merito la facolta di attingere il proprio convincimento dagli elementi che ritenga piu attendibili e, a tal fine, valutare le prove acquisite agli Atti, scegliendo quelle ritenute idonee a dimostrare il fondamento o meno della pretesa, salvo che la legge disponga altrimenti. (Conf 1064'70, mass n 346615).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)