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Sez. 3, Sentenza n. 3645 del 20/12/1972 (Rv. 361670 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361670-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 116 cod proc civ rientra nei poteri del giudice di merito la facolta di attingere il proprio convincimento dagli elementi che ritenga piu attendibili e, a tal fine, valutare le prove acquisite agli Atti, scegliendo quelle ritenute idonee a dimostrare il fondamento o meno della pretesa, salvo che la legge disponga altrimenti. (Conf 1064'70, mass n 346615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)