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Sez. 1, Sentenza n. 1064 del 16/04/1970 (Rv. 346615 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346615-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove costituisce compito esclusivo del giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, fra le varie risultanze, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e della eccezione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)