Sez. 1, Sentenza n. 1064 del 16/04/1970 (Rv. 346615 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUATORIA DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle prove costituisce compito esclusivo del giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, fra le varie risultanze, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e della eccezione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)