Sez. 2, Sentenza n. 4804 del 24/10/1978 (Rv. 394493 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - INSTALLAZIONE DI UNA VERANDA A VETRI CON COPERTURA DEL TERRAZZO DELL'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - VISIBILITA DELLA NUOVA OPERA - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - INSTALLAZIONE DI UNA VERANDA A VETRI CON COPERTURA DEL TERRAZZO DELL'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - VISIBILITA DELLA NUOVA OPERA - NECESSITA.*
L'installazione di una veranda a vetri, con copertura del terrazzo dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, effettuata dal relativo proprietario, e soggetta alla disciplina dettata dall'art 1127 cod civ, e, in particolare, alla disposizione del terzo comma di detto articolo, la quale vieta sopraelevazioni che "pregiudichino l'aspetto architettonico dell'edificio" medesimo. L'illegittimita di tale installazione, pertanto, postula il verificarsi non di una pura e semplice modificazione della linea stilistica del fabbricato, ma di una concreta diminuzione del valore economico dello stesso, in relazione al suo aspetto esteriore. La relativa indagine va condotta in stretta correlazione con la visibilita della nuova opera, tenuto conto che nessun pregiudizio, nel senso indicato, puo essere riscontrato in manufatti che, secondo la valutazione di ogni concreta circostanza, istituzionalmente demandata al giudice del merito, siano assolutamente invisibili ai terzi, ovvero siano visibili in posizioni tanto distanti e particolari da non lasciar spazio ad un'eventuale compromissione estetica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)