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Sez. 2, Sentenza n. 10334 del 19/10/1998 (Rv. 519845 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di demolizione di un'opera, costruita su terrazza condominiale, perché alterando il decoro architettonico dell' edificio, ai sensi dell' art. 1120, comma secondo, cod. civ., costituisce innovazione vietata - Accoglimento di essa perché sopraelevazione illegittima, in pregiudizio dell' estetica dell' edificio, ai sensi dell' art. 1127, comma terzo, cod. civ. previo accertamento, "incidenter tantum", della proprietà esclusiva della terrazza, secondo le difese del convenuto - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519845-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il giudice che richiesto di ordinare la demolizione di un'opera eseguita da un condomino su una terrazza di copertura condominiale perché altera il decoro architettonico dell'edificio, e perciò costituisce innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, comma secondo, cod. civ., accoglie la domanda ai sensi dell'art. 1127, comma terzo, cod. civ. perché ravvisa il pregiudizio estetico dell'edificio, e perciò l'illegittimità della sopraelevazione, ma accerta, "incidenter tantum", conformemente alle difese del convenuto, la proprietà esclusiva della terrazza, non va ultra petita perché questo è un presupposto della "causa petendi" - alterazione del decoro architettonico - rimasta identica, come il "petitum" attribuito - la demolizione - pur se con argomenti diversi da quelli prospettati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)