diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 11/12/1974 (Rv. 372835 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - MANCATA INTERRUZIONE - DOGLIANZE - DEDUCIBILITA AD OPERA DELLA SOLA PARTE RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE DEFUNTO.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372835-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - MANCATA INTERRUZIONE - DOGLIANZE - DEDUCIBILITA AD OPERA DELLA SOLA PARTE RAPPRESENTATA DAL PROCURATORE DEFUNTO.*

Le norme sull'interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei confronti della quale l'evento si e verificato, e non le altre parti che non risentono alcun pregiudizio dall'irregolare prosecuzione del processo, cosicche legittimata a valersi della omessa interruzione del processo e della sua prosecuzione e solo la parte che dallo evento interruttivo puo ricevere pregiudizio. (V 2197'72, mass n 359475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)