Sez. L, Sentenza n. 11009 del 10/12/1996 (Rv. 501197 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al trattamento minimo - Versamento indebito per mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità ex. commi quarto e undicesimo "quinquies" art. 6 D.L. n. 463 del 1983 - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di integrazioni delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute per effetto del superamento, da parte dell'assicurato, dei limiti di reddito che condizionano il diritto alle medesime, ma senza che l'indebito sia e quest' ultimo addebitabile, le relative somme, esclusa l'applicabilità dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, sono ripetibili dall'istituto assicuratore - ai sensi del combinato disposto dei commi undicesimo "quinques" e quarto dell'art. 6 D.L. n. 463 del 1983 - solo quando, entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, abbia provveduto ad esercitare il relativo diritto, mentre, nell'apposta ipotesi, tale esercizio non ha effetto sui pagamenti eseguiti. Il suddetto termine annuale è determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13 comma terzo legge n. 412 del 1992, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione di contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità' del caso - di un termine di uguale misura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)