Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 16/05/1981 (Rv. 413801 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - NATURA - FUNZIONE - DOGLIANZE PER L'INTEGRAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - MEZZI - OPPOSIZIONE AVVERSO ALLA SUCCESSIVA ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE - NECESSITA.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - PREZZO - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - NATURA - FUNZIONE - DOGLIANZE PER L'INTEGRAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCO - MEZZI - OPPOSIZIONE AVVERSO ALLA SUCCESSIVA ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE - NECESSITA.*
In tema di affrancazione di enfiteusi rustica, il provvedimento con cui il pretore, ai sensi dell'art 4, secondo comma, della legge 22 luglio 1966 n 607, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, la somma da depositare quale capitale di affranco - costituendo soltanto un momento interno, a carattere ordinario, del procedimento sommario di affrancazione, con la funzione strumentale di porre le condizioni per l'emissione dell'ordinanza di affrancazione - non e idoneo ad intaccare la sfera giuridica del concedente, ne e passibile di autonomi rimedi - la cui Mancanza possa determinare effetti preclusivi - sicche le doglianze avverso tale provvedimento per l'integrazione del capitale di affranco (art 5, quinto comma, legge n 607 del 1966) possono e debbono trovare ingresso solo con l'opposizione avverso la successiva ordinanza di affrancazione.*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)