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Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 09/06/1997 (Rv. 505027 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE | Determinazione del capitale di affrancazione - Criteri - In base alle rendite catastali fissate dalla legge 29 giugno 1939 n. 976 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505027-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE

È illegittima la determinazione del capitale di affrancazione operata dal competente giudice di merito in base alle rendite catastali fissate dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, dovendosi ritenere tale disposizione abrogata per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 604, a norma del quale (art. 1) alle revisioni parziali e generali degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario avrebbe provveduto l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e ciascuna revisione sarebbe stata disposta con apposito decreto ministeriale (decreto puntualmente emanato, nel caso di specie, dal ministero delle finanze con riguardo al territorio ove era ubicato il fondo enfiteutico).

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 976, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 604 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)