Sez. 1, Sentenza n. 1991 del 05/07/1976 Ud. (dep. 04/02/1977) Rv. 135403 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - INAMMISSIBILITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - INAMMISSIBILITA.*
Non e normalmente riconosciuta la provocazione putativa, non valendo in tema di circostanze il credere erroneamente sussistente la circostanza stessa. Ne vale far riferimento alla legittima difesa putativa, essendo questa reazione difensiva, mentre la provocazione e reazione aggressiva, ossia vendetta per un'offesa ricevuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)