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Sez. L, Sentenza n. 3702 del 25/03/1992 (Rv. 476440 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Contributi - In genere | Art. 2, comma sedicesimo, D.L. n. 338 del 1989 - Riduzione dell'aliquota contributivo per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale - Estensione agli agenti di assicurazione - Esclusione ex art. 2 cit. di carattere d'interpretazione autentica e con effetti retroattivi.
Stato
decisa il 1992-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476440-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Contributi - In genere

L'art. 2, comma sedicesimo, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389), il quale - con disposizione di cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 596 del 1990 ha escluso la contrarietà all'art. 3 Cost. - stabilisce che le disposizioni del primo comma dell'art. 20 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito con modifiche dalla legge 16 aprile 1974 n. 114) devono essere intese nel senso che il beneficio (riduzione dell'aliquota del contributo alla cassa unica per gli assegni familiari) previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960 n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione, costituisce norma d'interpretazione autentica (con conseguente efficacia retroattiva), benché la relativa rubrica sia priva d'indicazioni in tal senso ed indipendentemente dalla mancanza o meno di un precedente contrasto giurisprudenziale in ordine alla portata della norma interpretata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)