Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 28/04/1998 (Rv. 514949 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Pendenti in grado diverso - Sospensione necessaria del processo - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Nell'ipotesi di continenza tra cause pendenti in grado diverso, deve farsi ricorso al fine di evitare la contraddittorietà di giudicati - non essendo consentita la "translatio iudicii" - all'istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)